L’accesso ai benefici fiscali del Superbonus 110% ha generato un rilevante contenzioso in materia di appalti, specie riguardo alla qualificazione delle imprese esecutrici e alla validità dei contratti stipulati. Tra i requisiti fondamentali per l’affidamento di lavori di importo superiore a 516.000 euro rientra la certificazione SOA, che attesta la qualificazione dell’impresa per eseguire opere pubbliche e, dal 2023, anche per appalti privati finanziati con incentivi statali.
Il requisito della certificazione SOA: quadro normativo
La normativa di riferimento è costituita da:
▪ Decreto-Legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, che ha introdotto l’obbligo della certificazione SOA per le imprese esecutrici di lavori superiori a 516.000 euro.
▪ Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che ribadisce la necessità di tale attestazione per garantire la capacità tecnica e finanziaria delle imprese operanti nel settore degli appalti.
▪ Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 2022, che conferma l’impossibilità di fruire del Superbonus qualora l’impresa non sia in possesso della SOA al momento della stipula del contratto.
Le conseguenze della mancanza della SOA e l’annullabilita’ del contratto
La giurisprudenza e la dottrina concordano nel ritenere che l’assenza della certificazione SOA incida direttamente sulla validità del contratto di appalto. In particolare, si configurano due possibili conseguenze giuridiche:
▪ Nullità del contratto per violazione di norme imperative ai sensi dell’art. 1418 c.c., in quanto la mancanza della SOA si traduce in un difetto di qualificazione essenziale per l’esecuzione dei lavori;
▪ Annullabilità del contratto per errore essenziale o dolo contrattuale ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c., qualora il committente abbia stipulato l’accordo confidando nella capacità dell’impresa e questa abbia taciuto la propria carenza di requisiti.
L’annullabilità del contratto consente al committente di ottenere la restituzione delle somme versate e di richiedere l’eventuale risarcimento del danno subito.
L’arbitrato a favore del committente: il lodo arbitrale
In un recente lodo arbitrale che ha visto un committente da me assistito [CONDOMINIO] ottenere la declaratoria di annullabilità del contratto per difetto della SOA, il Tribunale Arbitrale (Camera Arbitrale di Milano) ha confermato che la mancanza di tale requisito costituisce un errore causa di annullamento del contratto, in quanto essenziale e riconoscibile dall’altro contraente.
Di seguito allego la terza pagina del lodo e le due contenenti il dispositivo:
Conclusioni
L’obbligo della certificazione SOA è un requisito imprescindibile per la validità del contratto di appalto nei lavori finanziati dal Superbonus 110%. La sua assenza determina gravi conseguenze, tra cui la possibile annullabilità dell’accordo. Per i committenti, ciò rappresenta un’importante tutela per ottenere la restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni subiti. La decisione arbitrale conferma tale orientamento, consolidando la protezione degli interessi dei soggetti coinvolti negli appalti legati agli incentivi fiscali.